STATUTO
della
“UNIONE CAMPANARI BOLOGNESI”
Associazione Culturale
Articolo 1
Tipo di associazione e sede
- E’costituita in Bologna dal 21 Aprile 1912 l’UNIONE CAMPANARI BOLOGNESI con sede in Bologna, Corte de’Galluzzi 12/2 – 40124 Bologna, ultimo piano sotto la cella campanaria del campanile della Basilica di San Petronio. Di seguito nominata Associazione.
- Trattasi di Associazione culturale, apartitica e senza fini di lucro.
- L’assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’associazione.
- Il patrimonio dell’associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- La durata dell’Associazione è illimitata.
- Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statuaria se avviene all’interno dello stesso Comune. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’assemblea dei soci. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.
Articolo 2
Scopi e finalità
1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. In particolare l’associazione ha le seguenti finalità e scopi:
- mantenere viva e far conoscere ed apprezzare la secolare tradizione del suono dei Sacri Bronzi con sistema alla Bolognese ad onore e propagazione del culto Cattolico.
- favorire, tutelare e promuovere il suono delle campane nelle singole torri.
- collaborare con Istituzioni, Enti civili, enti religiosi coinvolti a qualsiasi titolo nella gestione, manutenzione, ristrutturazione di torri campanarie ed incastellature al fine di tutelare e conservare il suono manuale secondo la tradizione del sistema alla Bolognese.
- promuovere momenti aggregativi al fine di cementare i vincoli di fraterna solidarietà fra i soci.
- diffondere la conoscenza della nostra secolare tradizione con Accademie di Arte Campanaria sulle torri, con Concerti Mobili nelle piazze, tramandando il patrimonio immateriale ad allievi e cultori del suono manuale delle campane
2. Ai sensi dell’art 5 del codice del terzo settore l’associazione svolge attività d’interesse generale nei seguenti settori:
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni.
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
3. Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, la promozione e l’esercizio delle sue attività, l’Associazione si attiverà mediante:
- Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti civili, Enti religiosi ed istituzioni pubbliche e/o private.
- collaborazioni con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- raccolte fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi.
- lo svolgimento delle attività consentite dall’ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.
4. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.
5. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Articolo 3
Risorse economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- gerogazioni liberali di associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statuaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. L’associazione deve redigere il rendiconto annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi, con facoltà, per necessità del consiglio direttivo di portarlo a 6 mesi, dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio. Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall’associazione ai sensi dell’art. 6 dlgs 117-17.
Articolo 4
Tutela dell’immagine
Al fine di tutelare l’immagine dell’Associazione nei confronti di terzi si norma come segue.
Il patrocinio oneroso (e non oneroso), l’uso del logo dell’Associazione e qualsiasi riferimento all’UNIONE CAMPANARI BOLOGNESI, da parte dei Soci o di chiunque ne faccia richiesta, deve essere preventivamente autorizzato in forma scritta dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5
Soci
1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne facciano richiesta.
3. Il consiglio delibera ineccepibilmente, a norma del presente Statuto, sulle domande per l’ammissione dei soci.
4. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
5. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
6. Possono essere soci dell’Associazione per le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall’Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi, nel rispetto delle accezioni di legge, (art.35 comma 1 D.Lgs117/17).
7. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.
8. L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.
9. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all’assemblea dei soci.
10. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
11. Il primo anno di tesseramento è gratuito.
12. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.
13. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
14. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
- mancato versamento della quota associativa entro la data dell’assemblea,
- comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione,
- persistenti violazioni degli obblighi statuari,
15. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
16. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.
17. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.
- La quota associativa deve essere saldata entro la data dell’assemblea Annuale Ordinaria, a mezzo Bonifico Bancario oppure direttamente al Tesoriere in carica, a qualunque Consigliere in carica e costituisce requisito fondamentale per avere diritto ad esprimere il voto per le questioni poste in Assemblea.
- Per coloro che non partecipano all’Assemblea si considera il termine ultimo per regolarizzare la quota il 30 aprile di ogni anno.
- Dal compimento dell’ottantesimo anno di età i soci Ordinari sono esonerati dal pagamento della quota sociale.
Articolo 6
Categorie di soci
I soci si suddividono nelle seguenti categorie:
– Soci Onorari
– Soci Ordinari
– Soci benemeriti
- Sono Soci onorari, in seguito alla approvazione dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; essi non contraggono con l’accettazione del titolo nessun obbligo materiale.
- Sono Soci Ordinari tutti coloro che esercitano l’attività campanaria o che hanno a cuore la nostra arte e ne facciano richiesta.
- Sono soci benemeriti tutti i soci al compimento dell’80esimo anno di età.
Articolo 7
Doveri e diritti degli associati
La qualità di Socio Ordinario comporta i seguenti obblighi:
- Pagamento della quota sociale ogni anno.
- Difendere gli interessi morali e materiali dell’Associazione.
- Mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti della Associazione e dei soci.
- Impegnarsi nello svolgimento di tutte le attività associative con particolare riferimento all’Art 2 comma a).
- Osservare il presente statuto, le delibere sociali e i regolamenti interni adottati dagli organi associativi.
I soci hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare all’Assemblea con diritto di voto; voto immediato in deroga a quanto disposto dall’articolo 24, comma 1 del codice del terzo settore (CTS).
- ad accedere alle cariche associative. Ad esclusione dei soci che abbiano tessere di altro Sodalizio con scopi e finalità affini alla nostra Associazione.
- a prendere visione dei libri sociali.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
Espulsione:
L’espulsione è dichiarata a carico di quel socio che incorra scientemente in una grave infrazione del presente Statuto o rechi danno morale o materiale all’Associazione.
L’atto di espulsione è deliberato dal Consiglio Direttivo.
Il socio che si credesse ingiustamente colpito dal Consiglio può appellarsi all’Assemblea chiedendone la convocazione secondo le modalità previste dal presente statuto.
Articolo 8
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- a) L’Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
Articolo 9
Assemblea dei Soci:
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. E’composta da tutti e soci e può essere ordinaria o straordinaria.
Ogni associato maggiorenne dispone di un solo voto. Nelle assemblee ogni Socio ordinario e benemerito in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto al voto.
Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di una delega per associato ai sensi dell’articolo 24 del codice del terzo settore.
L’Assemblea indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
- elegge, con cadenza quadriennale, i membri del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.
Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e in subordine, dal Socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l’anzianità anagrafica) o da un altro membro del consiglio direttivo eletto dai presenti.
Viene convocata in seduta ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo; in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci (in regola con il pagamento della quota associativa) che ne ravvisino l’opportunità. La richiesta motivata andrà indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, accompagnata dalla firma di tutti i richiedenti.
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo nella persona del Presidente mediante lettera ai soci, all’ultimo indirizzo conosciuto, eventualmente anche per fax o posta elettronica, con indicazione specifica della data, del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio, della maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su delibera dell’assemblea stessa, a scrutinio segreto.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sull’eventuale trasformazione, fusione o scissione dell’associazione
Per la validità dell’Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l’Assemblea Ordinaria.
Modifica o abrogazione del presente Statuto, scioglimento o fusione:
Per potere procedere a:
- Modificare il presente Statuto
- Abrogare il presente Statuto
- Sciogliere codesta associazione
- Fondere con altre realtà associative
Il quorum di suddette Assemblee Straordinarie è determinato in almeno in due terzi dei Soci Ordinari e benemeriti in regola con il pagamento della quota associativa nel momento dello svolgimento delle stesse.
Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione della assemblea straordinaria, il voto favorevole della metà dei soci ordinari e benemeriti in regola con il pagamento della quota associativa, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà dei soci ordinari e benemeriti e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 10
Consiglio Direttivo:
1. E’ composto da 9 (nove) consiglieri eletti dall’Assemblea. I membri del consiglio direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio direttivo esclusivamente soci maggiorenni.
2. Sono eleggibili:
- Tutti i Soci Ordinari che non abbiano pendenze giudiziarie di carattere penale.
- Tutti i soci che non abbiano tessere di altro Sodalizio con scopi e finalità affini alla nostra Associazione.
L’Assemblea può aumentarne i componenti mantenendo il numero dispari qualora ne ravvisi la necessità.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, ed ha mandato quadriennale. Rimane in carica fino alla data della assemblea di approvazione del rendiconto.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
– eleggere nella prima adunanza, con scrutinio segreto, nel proprio ambito il presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario
– convocare l’Assemblea dei Soci;
– predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
– formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
– stabilire gli importi delle quote di ammissione e di adesione annuale dei soci,
– deliberare sulla ammissione od esclusione dei soci;
– deliberare ed eventualmente modificare, se necessario, un regolamento interno.
Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
3. In particolare il Consiglio direttivo delibera:
- le proposte di modifica dello statuto;
- i programmi delle attività;
- l’ammissione di nuovi soci;
- l’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- il rendiconto annuale da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione
- i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi.
4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
5. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta prima di ogni Assemblea, per formulare l’ordine del giorno e deliberare su quanto è di sua spettanza. Si riunisce periodicamente per l’esame delle domande di ammissione a socio.
7. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza di almeno cinque membri; in assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente o il membro più anziano e così pure per l’assenza del Segretario.
Articolo 11
Il Presidente:
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
Rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie.
Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.
Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente.
Il Presidente può delegare, per la rappresentanza dell’Associazione presso terzi, il Vice Presidente o altri membri del Consiglio Direttivo, in funzione delle specifiche capacità che il ruolo da ricoprire richiede.
Articolo 12
Il Segretario:
Il segretario ha i seguenti compiti:
- redigere i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.
- Seguire la corrispondenza.
- Su mandato del Presidente convoca l’Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei Soci
Articolo 13
Tesoriere:
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo con relazioni quadrimestrali.
Il Tesoriere ha la responsabilità, d’intesa con il Presidente del Consiglio Direttivo, della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e ne gestisce i conti correnti bancari e postali, che possono essere gestiti con il Presidente del Consiglio Direttivo a firma disgiunta.
Il Tesoriere ha il compito di:
- elaborare la bozza del bilancio che il Consiglio Direttivo approva e sottopone all’approvazione dell’Assemblea generale dei Soci;
- Redigere e aggiornare il Libro Soci
- assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno dell’Associazione, nonché attuare le delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
- presentare il rendiconto annuale all’Assemblea Generale dei Soci con relazione sull’andamento finanziario dell’Associazione;
- assicurare la contabilità corrente delle spese dell’Associazione;
- relazionare al Consiglio direttivo eventuali inadempienze economiche da parte dei Soci.
Articolo 14
Cariche Onorarie:
Il Consiglio Direttivo per valide ragioni può proporre all’Assemblea la nomina di un Presidente e di un Vice Presidente onorari scelti fra quei soci che nel corso della loro fattiva attività si sono particolarmente distinti a favore del sodalizio e che per loro spiccate ed elevate qualità riscuotono la stima ed il consenso di tutti gli appartenenti all’Unione Campanari Bolognesi.
Coloro che ricoprono le cariche onorifiche possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo in forma consultiva e senza diritto di voto.
Articolo 15
Autonomie del Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo può, se ne ravvisasse la necessità deliberare in piena autonomia un Regolamento interno sui seguenti punti:
Art. 2 commi 1, 2, 3.
- Nominare figure di coordinamento delimitandone gli ambiti operativi e temporali
Art. 4:
- Nei riguardi della tutela dell’immagine dell’Associazione, introdurre qualsiasi ulteriore norma per una tutela più efficace.
Art. 5:
- Può procedere ad introdurre norme più restrittive in funzione delle problematiche del momento
Art.5 punto 17, comma b):
La data ultima per saldare la quota sociale per i soci non presenti all’Assemblea Ordinaria annuale può essere modificata in funzione delle scadenze amministrative.
Articolo 16
Norma finale
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Articolo 17
Rinvio e clausola di mediazione
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.
I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l’associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.
ART. 18
Registrazione
Registrazione ed esenzione da imposta di bollo.
Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 del codice del terzo settore (d.lgs 117-2017).